Per una democrazia
che premia la partecipazione
Una proposta organica di riforma del sistema elettorale italiano: dal Rosatellum all’Affluenza-Proporzionale, con testi costituzionali e simulazioni su elezioni reali
Il problema: una democrazia che si svuota
Le democrazie rappresentative contemporanee soffrono di una patologia silenziosa: l’astensionismo crescente erode la legittimità delle istituzioni senza che queste ne paghino alcun costo diretto. In Italia, il fenomeno ha raggiunto dimensioni storicamente inedite. Nelle elezioni politiche del settembre 2022, solo il 63,91% degli aventi diritto si è recato alle urne — il dato più basso della storia repubblicana, in caduta verticale dal 92,8% del 1976.
Il paradosso è strutturale: i partiti non hanno alcun incentivo a mobilitare l’elettorato potenziale, poiché la vittoria si ottiene massimizzando la propria quota sull’elettorato effettivamente votante. Attivare il proprio “zoccolo duro” è sufficiente; convincere i delusi, i distanti, gli incerti è costoso e non necessario. Il risultato è un sistema che premia l’indifferenza anziché contrastarla.
«Un parlamento eletto dal 64% dei cittadini rappresenta il paese nella stessa misura in cui un’azienda con il 36% di assenteismo può dirsi in piena salute.»
A questo si aggiunge la crisi di rappresentanza prodotta dall’attuale legge elettorale. Il Rosatellum bis (l. 165/2017) genera distorsioni significative tra voti espressi e seggi ottenuti, penalizza le formazioni politiche minori e impedisce agli elettori di scegliere i propri rappresentanti in modo diretto e trasparente.
La presente proposta muove dalla convinzione che questi due problemi — astensionismo e distorsione rappresentativa — non siano fenomeni separati ma manifestazioni di uno stesso deficit di legame tra cittadini e istituzioni. Una riforma efficace deve affrontarli entrambi con un disegno coerente.
Anatomia del Rosatellum bis
La legge 3 novembre 2017, n. 165 — denominata informalmente Rosatellum bis dall’onorevole relatore — introduce un sistema misto a due terzi proporzionale e un terzo maggioritario, con effetti distorsivi che nessuna delle due logiche, prese singolarmente, produrrebbe.
Struttura del sistema vigente
Alla Camera dei Deputati (400 seggi totali dopo la riduzione del 2020): 147 seggi sono assegnati in collegi uninominali con metodo first-past-the-post; 245 seggi sono assegnati proporzionalmente in collegi plurinominali; 8 seggi spettano alla circoscrizione Estero. Al Senato (200 seggi totali): 74 uninominali, 122 proporzionali, 4 Estero.
Il voto congiunto obbligatorio è il meccanismo più distorsivo: l’elettore esprime un’unica preferenza valida sia per il candidato uninominale sia per la lista proporzionale collegata. Non è possibile votare disgiunto. Chi vuole sostenere un partito è costretto ad accettarne il candidato uninominale, e viceversa.
Le principali distorsioni
| Problema | Meccanismo | Effetto |
|---|---|---|
| Liste bloccate | I candidati proporzionali sono preordinati dai partiti in liste corte (2–4 nomi), senza possibilità di preferenza dell’elettore | La scelta degli eletti è sottratta all’elettore e concentrata nelle segreterie |
| Voto congiunto | Un solo simbolo vale per uninominale e proporzionale | Distorce la volontà dell’elettore; impedisce distinzioni tra candidati e partiti |
| Soglia al 3% | Le liste sotto il 3% non ottengono seggi proporzionali | Penalizza la rappresentanza di minoranze politiche e territoriali |
| Coalizioni pre-elettorali | I partiti si coalizzano prima del voto per massimizzare i seggi uninominali | Accordi opachi, programmi generici, responsabilità diluita dopo le elezioni |
| Assenza di residenza | Nessun obbligo di radicamento territoriale per i candidati | Eletti paracadutati, senza legame con il collegio |
Il risultato complessivo è un sistema che non è né genuinamente proporzionale (le distorsioni maggioritarie sono significative) né genuinamente maggioritario (non produce maggioranze stabili di per sé, ma le simula attraverso le coalizioni). Combina i difetti di entrambi i modelli senza ereditarne i pregi.
L’astensionismo come fallimento sistemico
L’astensionismo italiano non è un fenomeno recente né contingente. È il prodotto di una deriva strutturale che si è accelerata negli ultimi tre decenni, con una correlazione inversa rispetto alla fiducia nelle istituzioni misurata da tutti i principali indicatori.
| Elezione | Affluenza | Var. rispetto a elezione prec. |
|---|---|---|
| Politiche 1976 | 92,8% | — |
| Politiche 1987 | 88,8% | −4,0 pp |
| Politiche 1994 | 86,1% | −2,7 pp |
| Politiche 2001 | 81,4% | −4,7 pp |
| Politiche 2008 | 80,5% | −0,9 pp |
| Politiche 2013 | 75,2% | −5,3 pp |
| Politiche 2018 | 72,9% | −2,3 pp |
| Politiche 2022 | 63,9% | −9,0 pp |
Il crollo del 2022 — quasi nove punti percentuali in quattro anni — è particolarmente allarmante. Significa che circa quindici milioni di italiani aventi diritto al voto non si sono recati alle urne. Un parlamento eletto da meno dei due terzi del corpo elettorale ha una legittimità democratica compressa, indipendentemente dalla sua composizione politica.
Il nodo incentivale: il sistema attuale non attribuisce alcun costo ai partiti per l’astensionismo. Anzi, in un sistema maggioritario o misto, la vittoria dipende dalla quota relativa di consensi, non da quella assoluta. Un partito che mobilita il proprio elettorato fedele vince anche se metà del paese non vota.
La proposta che segue inverte questa logica: se l’affluenza cala, il parlamento si riduce. I partiti che non riescono a convincere i cittadini ad andare a votare siedono in un’assemblea più piccola, con meno potere. L’astensionismo torna a essere un problema dei partiti, non solo degli elettori.
Principi guida della riforma
Prima di illustrare il meccanismo specifico, è necessario enunciare i principi normativi che orientano ogni scelta tecnica. Una riforma elettorale non è mai neutrale: ogni istituto privilegia alcuni valori rispetto ad altri. La trasparenza sui principi è condizione di onestà intellettuale.
Proporzionalità della rappresentanza
I seggi devono riflettere il più fedelmente possibile la distribuzione delle preferenze degli elettori. I sistemi maggioritari producono maggioranze artificiali che distorcono la volontà popolare.
Incentivo alla partecipazione
Il sistema deve attribuire ai partiti un costo diretto per l’astensionismo, trasformando la mobilitazione degli elettori in un interesse strutturale, non solo retorico.
Legame eletto-elettore
I parlamentari devono avere un radicamento territoriale reale e devono essere scelti direttamente dagli elettori, non cooptati dalle segreterie di partito.
Responsabilità programmatica
Gli accordi di governo devono essere espliciti, pubblici e vincolanti, affinché gli elettori possano valutare ex post il rispetto degli impegni assunti.
Stabilità governativa
La governabilità non va perseguita attraverso premi di maggioranza artificiali, ma attraverso istituti che rendano costoso il cambio di alleanze post-elettorale (sfiducia costruttiva).
Tutela delle minoranze
Le minoranze politiche, linguistiche e territoriali meritano rappresentanza anche quando non raggiungono le soglie nazionali, attraverso meccanismi di protezione specifici.
Il meccanismo Affluenza-Proporzionale
Il cuore della proposta è un meccanismo di variazione del numero di parlamentari in funzione dell’affluenza elettorale. L’idea è semplice nella logica, ma richiede una calibrazione attenta nei parametri.
Struttura dei seggi
Il sistema prevede due componenti distinte:
Seggi base (garantiti): Camera 400 deputati · Senato 200 senatori. Questi seggi vengono sempre eletti, indipendentemente dall’affluenza. Sono distribuiti proporzionalmente alla popolazione regionale.
Seggi bonus (variabili): Camera fino a +230 deputati · Senato fino a +115 senatori. Vengono attivati proporzionalmente quando l’affluenza supera il 50%, fino a un massimo rispettivamente di 630 e 315 seggi totali (i numeri pre-riduzione del 2020).
Formula di attivazione dei seggi bonus
Per ogni punto percentuale di affluenza superiore al 50%, vengono attivati seggi bonus distribuiti proporzionalmente tra le regioni in base alla relativa affluenza locale. In termini formali:
Seggi_bonus_Camera = 230 × max(0, (affluenza% − 50) / 50)
Seggi_bonus_Senato = 115 × max(0, (affluenza% − 50) / 50)
I seggi bonus regionali sono assegnati in proporzione all’affluenza regionale rispetto alla media nazionale, incentivando i partiti a mobilitare anche nelle aree tradizionalmente meno partecipative.
Esempi numerici
| Affluenza nazionale | Seggi Camera | Seggi Senato | Parlamento totale |
|---|---|---|---|
| 50% o meno | 400 | 200 | 600 |
| 60% (come 2022: 63,9%) | 446 | 223 | 669 |
| 72% (come 2018: 72,9%) | 502 | 251 | 753 |
| 75% | 517 | 258 | 775 |
| 90% | 608 | 304 | 912 |
| 100% (teorico) | 630 | 315 | 945 |
Nota sul quorum: tutte le votazioni parlamentari (fiducia, leggi costituzionali, scioglimento) sono calcolate sul numero teorico massimo di seggi (630 + 315), non sui seggi effettivamente presenti. Questo impedisce che un parlamento ridotto possa approvare riforme costituzionali con maggioranze relative che sarebbero insufficienti a piena composizione.
Sistema proporzionale puro: metodo Sainte-Laguë
L’assegnazione dei seggi avviene con il metodo Sainte-Laguë (divisori 1, 3, 5, 7, …), che garantisce una proporzionalità più fedele rispetto al metodo D’Hondt (divisori 1, 2, 3, 4, …), penalizzando meno i partiti di medie dimensioni.
Soglia di accesso e clausola tribuno
La soglia di accesso è fissata al 3% a livello nazionale. Tuttavia, per tutelare le minoranze linguistiche e regionali, è prevista una clausola tribuno: un partito che raggiunge il 20% in almeno una regione ottiene i seggi proporzionali spettanti in quella regione, anche sotto la soglia nazionale. Questo meccanismo, ispirato ai sistemi di tutela delle minoranze vigenti in Germania e Austria, garantisce rappresentanza parlamentare a forze politiche con forte radicamento locale ma presenza nazionale limitata.
Sistema di voto: preferenza singola con doppia opzionale di genere
L’elettore esprime una singola preferenza per un candidato nella lista prescelta. È possibile, in alternativa, indicare due preferenze purché di genere diverso. Le liste sono presentate in ordine alfabetico, non in ordine gerarchico stabilito dal partito: questo elimina il vantaggio artificioso dei “capilista” e obbliga i candidati a fare campagna individuale nel territorio.
Divieto di multicandidatura e obbligo di residenza
Ogni candidato può presentarsi in un solo collegio e in una sola lista. È previsto un requisito di residenza anagrafica nel collegio di candidatura da almeno dodici mesi alla data di presentazione delle candidature. Queste norme contrastano la pratica dei cosiddetti “paracadutati”, candidati scelti dalla segreteria centrale senza radicamento nel territorio.
Architettura istituzionale
Differenziazione funzionale tra Camera e Senato
La riforma prevede una ridefinizione delle funzioni dei due rami del parlamento, superando il bicameralismo perfetto che caratterizza l’attuale sistema italiano e che è unanimemente considerato una fonte di inefficienza legislativa senza contropartite in termini di qualità della produzione normativa.
| Funzione | Camera dei Deputati | Senato della Repubblica |
|---|---|---|
| Rappresentanza | Cittadini (proporzionale alla popolazione) | Territori (proporzionale alle regioni + residenza) |
| Rapporto fiduciario | Sì — concede e revoca la fiducia al governo | No — non partecipa al voto di fiducia |
| Funzione legislativa | Iniziativa, prima lettura, votazione definitiva | Revisione, emendamento, parere vincolante su materie regionali |
| Meccanismo seggi | 400 + fino a 230 bonus affluenza | 200 + fino a 115 bonus affluenza |
Abolizione delle coalizioni pre-elettorali
Le coalizioni formate prima delle elezioni con il solo scopo di massimizzare i seggi uninominali sono abolite. Non è possibile presentare candidature congiunte né accordi ufficiali di desistenza prima del voto. Le alleanze di governo si formano dopo le elezioni, sulla base dei risultati effettivi.
Accordi post-elettorali (Koalitionsvertrag): ispirandosi al modello tedesco, i partiti che intendono formare un governo devono sottoscrivere un accordo programmatico scritto, reso pubblico prima del voto di fiducia. L’accordo deve specificare le principali misure legislative previste, i criteri di assegnazione dei ministeri e le procedure di risoluzione delle controversie interne alla coalizione. Il documento è depositato presso la Presidenza della Repubblica e reso disponibile al pubblico.
Sfiducia costruttiva
Una mozione di sfiducia è approvabile solo se contestualmente indica il nome del successore al quale la Camera conferisce la fiducia. Questo istituto — introdotto in Germania nel 1949 (art. 67 Grundgesetz) e successivamente adottato in Spagna, Belgio e altri paesi — rende molto più difficile abbattere un governo senza avere un’alternativa credibile, aumentando la stabilità dell’esecutivo senza eliminare la possibilità di cambiarlo.
Disposizioni anti-trasformismo
Il cambio di gruppo parlamentare è consentito una sola volta per legislatura. Il parlamentare che cambia gruppo più di una volta decade dalla carica e il seggio è assegnato al primo dei non eletti della lista originaria. Questa norma contrasta la patologia tutta italiana del trasformismo parlamentare, che consente ai partiti di alterare gli equilibri politici tra un’elezione e l’altra senza il consenso degli elettori.
Testi degli articoli costituzionali
L’attuazione della proposta richiede una revisione costituzionale ai sensi dell’articolo 138 Cost. Di seguito si riportano le bozze degli articoli modificati, con indicazione delle parti innovate rispetto al testo vigente.
Articolo 55 — Funzione del Parlamento
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati rappresenta i cittadini ed è titolare del rapporto fiduciario con il Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le Regioni e le autonomie territoriali ed esercita funzione legislativa nei modi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei casi stabiliti dalla Costituzione.
[Innovazione: esplicita la differenziazione funzionale tra i due rami, assente nel testo vigente]
Articolo 56 — Composizione della Camera
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 56-bis.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e risiedono nel collegio di candidatura da almeno dodici mesi.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero dei seggi attribuiti per ciascuna tornata elettorale, determinato ai sensi dell’articolo 56-bis, per la popolazione della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, con l’arrotondamento dei resti più alti.
Articolo 56-bis (nuovo) — Meccanismo di variazione dei seggi
Il numero dei deputati è compreso tra un minimo di quattrocento e un massimo di seicentotrenta.
All’esito di ciascuna elezione generale, il numero effettivo dei deputati è determinato secondo la seguente regola: al numero base di quattrocento si aggiungono seggi bonus in misura proporzionale all’eccedenza del tasso di partecipazione al voto rispetto alla soglia del cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, fino al raggiungimento del numero massimo di seicentotrenta qualora la partecipazione raggiunga il cento per cento degli aventi diritto.
I seggi bonus sono distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione al tasso di partecipazione locale rispetto alla media nazionale.
Ai fini del calcolo dei quorum richiesti dalla Costituzione e dalle leggi, si assume sempre il numero massimo di seicentotrenta deputati, indipendentemente dal numero effettivo di seggi attribuiti.
La legge determina i criteri tecnici di applicazione del presente articolo.
[Innovazione: introduce il meccanismo di variazione seggi in funzione dell’affluenza]
Articolo 57 — Composizione del Senato
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è compreso tra un minimo di duecento e un massimo di trecentoquindici, determinato con il meccanismo previsto dall’articolo 56-bis, applicato in proporzione dimezzata rispetto alla Camera.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due; la Valle d’Aosta uno.
Articolo 70 — Funzione legislativa differenziata
La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati.
Il Senato della Repubblica partecipa all’esercizio della funzione legislativa nei casi e nei modi stabiliti dai seguenti commi.
I disegni di legge in materia di autonomia e competenze regionali, di ordinamento degli enti locali, di coordinamento della finanza pubblica tra Stato e Regioni, di ratifica dei trattati internazionali relativi a materie di competenza regionale, e di revisione costituzionale sono approvati da entrambe le Camere. In caso di disaccordo, è convocata una commissione mista paritetica.
Per tutte le altre materie, il Senato può proporre emendamenti entro trenta giorni dall’approvazione della Camera; la Camera delibera in via definitiva sugli emendamenti proposti.
Articolo 94 — Sfiducia costruttiva
Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La mozione di sfiducia è approvata solo se indica il nome del Presidente del Consiglio che succederà al Governo in carica e contestualmente accorda la fiducia al nuovo Governo così proposto.
Entro dieci giorni dalla presentazione della mozione, il Presidente della Repubblica, sentiti i presidenti delle Camere, può sciogliere la Camera dei deputati qualora valuti che la mozione non esprima una maggioranza parlamentare stabile. In tal caso si procede a nuove elezioni.
[Innovazione: introduce la sfiducia costruttiva di matrice tedesca; circoscrive il rapporto fiduciario alla sola Camera]
Disposizione transitoria
Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima tornata elettorale successiva alla sua entrata in vigore. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Parlamento adotta le leggi ordinarie necessarie all’attuazione delle disposizioni in materia elettorale, di formazione del governo e di procedure parlamentari.
Simulazioni su elezioni reali
Per verificare gli effetti concreti del sistema proposto, sono state condotte simulazioni sulle elezioni politiche del 2022, 2018 e 2013, applicando il metodo Sainte-Laguë, la soglia al 3% con clausola tribuno al 20% regionale, e il meccanismo di variazione dei seggi in funzione dell’affluenza.
Elezioni 2022 — Affluenza 63,9%
Con un’affluenza del 63,9%, il meccanismo Affluenza-Proporzionale avrebbe attivato seggi bonus pari al 27,8% del massimo (circa 64 seggi Camera + 32 Senato), per un totale di circa 464 deputati e 232 senatori.
Rosatellum: 119 deputati (effetto maggioritario)
Affluenza-Prop.: ~121 deputati (proporzionale)
Variazione minima; il partito maggiore è meno avvantaggiato dal maggioritario uninominale
Rosatellum: 69 deputati
Affluenza-Prop.: ~89 deputati
Recupero significativo per effetto della proporzionalità pura
Rosatellum: 52 deputati
Affluenza-Prop.: ~71 deputati
Netto recupero: il M5S nel 2022 ha pagato duramente il sistema uninominale
Rosatellum: 21 deputati
Affluenza-Prop.: ~36 deputati
Quasi raddoppio della rappresentanza; i partiti medi recuperano la loro quota reale
Esito più significativo — 2022: la coalizione di centrodestra (FdI + Lega + FI), che con il Rosatellum ha ottenuto una maggioranza assoluta grazie all’effetto amplificatore dei collegi uninominali, con l’Affluenza-Proporzionale avrebbe ottenuto circa 231 seggi su 464, pari al 49,8% — nove seggi sotto la maggioranza assoluta. Sarebbe stato necessario un accordo post-elettorale esplicito, con un programma scritto e pubblico.
Elezioni 2018 — Affluenza 72,9%
Con un’affluenza del 72,9%, il parlamento avrebbe contato circa 502 deputati e 251 senatori. Il M5S (32,7%) avrebbe ottenuto ~164 deputati — la prima forza parlamentare, ma ben lontana dalla maggioranza assoluta di 252. Il centrosinistra e il centrodestra si sarebbero trovati in una posizione di sostanziale equilibrio, rendendo inevitabile un’alleanza tra forze diverse da quella poi realizzatasi (governo Lega-M5S formato in assenza di un accordo programmatico pubblico).
Elezioni 2013 — Affluenza 75,2%
Con un’affluenza del 75,2%, il parlamento avrebbe contato circa 517 deputati. La simulazione è particolarmente istruttiva perché il 2013 è l’elezione in cui il sistema proporzionale avrebbe più chiaramente prodotto un risultato diverso: il centrosinistra di Bersani (29,5%) e il M5S di Grillo (25,6%) avrebbero avuto insieme una maggioranza sufficiente per formare un governo, opzione che fu esclusa principalmente per dinamiche politiche legate al sistema elettorale vigente (Porcellum) che aveva artificialmente sovrarappresentato il centrosinistra.
Sintesi comparativa delle simulazioni
| Elezione | Affluenza | Maggioranza con Rosatellum | Esito con Affluenza-Prop. |
|---|---|---|---|
| 2022 | 63,9% | CDX: maggioranza assoluta ampia | CDX: 9 seggi sotto la maggioranza → negoziato obbligatorio |
| 2018 | 72,9% | Nessuna maggioranza chiara | M5S primo partito, alleanze multiple possibili; accordo scritto necessario |
| 2013 | 75,2% | CSX: maggioranza artificiale (Porcellum) | CSX + M5S: maggioranza reale possibile, accordo esplicito necessario |
Considerazioni finali
La proposta che si è illustrata non è una riforma tecnica minore. È una riforma di sistema che cambia i rapporti di forza tra partiti e cittadini, tra governo e parlamento, tra maggioranza e opposizione. Vale la pena esplicitare le principali obiezioni prevedibili e le risposte che si possono dare.
Obiezione 1: la governabilità
Il timore più diffuso rispetto ai sistemi proporzionali è che producano governi deboli e instabili. La storia italiana dal 1948 al 1993 — trentaquattro governi in quarantacinque anni — sembra confermare questa preoccupazione. La risposta della presente proposta è che la instabilità non dipende dalla proporzionalità in sé, ma dall’assenza di meccanismi istituzionali che rendano costoso il cambio di alleanze. La sfiducia costruttiva, gli accordi post-elettorali pubblici, le disposizioni anti-trasformismo affrontano direttamente questo problema. La Germania ha un sistema proporzionale dal 1949 e una media di un cancelliere ogni sette anni.
Obiezione 2: la complessità del meccanismo dei seggi variabili
Il meccanismo di variazione dei seggi in funzione dell’affluenza introduce una complessità aggiuntiva nel sistema. La risposta è che la formula è semplice e comunicabile: “più italiani votano, più parlamentari ci sono”. La soglia del 50% e la proporzionalità lineare fino al massimo sono facilmente comprensibili. La complessità tecnica è gestita dalla legge ordinaria attuativa, non dalla norma costituzionale.
Obiezione 3: la costituzionalità
Si potrebbe obiettare che un numero variabile di parlamentari sia incompatibile con il principio di uguaglianza del voto (art. 48 Cost.) o con la certezza del diritto. La risposta è che il meccanismo non varia il peso dei singoli voti, ma la dimensione dell’assemblea. Il peso di ogni voto — la quota di seggi spettante a ogni partito — rimane costante. È la “torta” a variare, non le fette relative. Nessuna norma costituzionale vigente impone un numero fisso di parlamentari: la Costituzione ne fissa solo i massimi (Camera 630, Senato 315, ante-riforma 2022), oggi comunque modificabili in sede di revisione costituzionale.
Prospettiva di lungo periodo
La crisi della democrazia rappresentativa non si risolve con una sola riforma, per quanto organica. Ma un sistema che strutturalmente incentiva la partecipazione anziché tollerarne la contrazione — che lega la potenza del parlamento alla fiducia che i cittadini accordano alle istituzioni recandosi a votare — introduce un elemento correttivo sistemico che nessuna campagna di “educazione civica” potrebbe ottenere.
«La partecipazione non si ottiene con gli appelli morali, ma con gli incentivi strutturali. Un sistema che riduce il parlamento quando i cittadini si astengono è uno specchio in cui la classe politica vede riflesso il proprio fallimento.»
La proposta è aperta alla discussione, agli emendamenti, alle alternative. L’obiettivo non è difendere questa soluzione specifica, ma portare nella discussione pubblica la consapevolezza che il problema dell’astensionismo è prima di tutto un problema istituzionale, e che le istituzioni si cambiano.
