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Ondata di calore

Due uomini su un ponteggio, alla stessa ora, sotto lo stesso sole. Uno è un dipendente. L’altro è il titolare dell’impresa che gli paga lo stipendio. La temperatura percepita è quella, identica per entrambi: i quarantasei gradi che il bollettino non registra ma che il sole sull’impalcatura restituisce moltiplicati. Quando il caldo diventa pericolo, e il responsabile della sicurezza ordina di fermarsi, succede una cosa che racconta l’intero impianto del welfare italiano meglio di mille analisi: il dipendente percepisce un’integrazione del reddito. Il titolare, che lavora accanto a lui, no.

Non è un caso limite. È la regola. E il decreto Infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri il 22 giugno 2026 — quello che “reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni” sulle ondate di calore — la conferma riga per riga.

Una misura che torna ogni estate

Il dato di partenza non è la novità, è la ripetizione. Tutte le fonti istituzionali concordano: si tratta di una misura già adottata negli anni precedenti, ripristinata. Non una politica, un automatismo. Se ogni giugno serve un decreto-legge d’urgenza per riattivare la stessa identica norma, la domanda da porsi non è “cosa fa il decreto”, ma “perché manca una disciplina permanente del lavoro sotto stress termico”. La risposta è che l’emergenza ricorrente, reintrodotta a costo quasi nullo per lo Stato, è politicamente più comoda di una riforma strutturale.

Lo strumento operativo, peraltro, già esiste tutto l’anno. La soglia è fissata dalla circolare INPS 139/2016: temperature superiori ai 35°C, oppure inferiori ma con “percepita” più alta — per umidità, esposizione diretta, uso di tute, caschi, macchinari che generano calore. Il responsabile della sicurezza dispone la sospensione, e scatta l’integrazione salariale. Il decreto non inventa nulla: riapre l’accesso “in deroga” agli ammortizzatori, allinea i fondi, e — questo è il punto tecnico che conta — scollega la causale-caldo dall’erosione del plafond aziendale, perché altrimenti le giornate consumate per il sole verrebbero sottratte a quelle utilizzabili per le crisi vere.

Quattro canali, un solo escluso

Lo Stato non ignora affatto il rischio termico di chi lavora all’aperto. Al contrario: ha costruito quattro canali distinti per coprirlo, uno per ciascuna forma di lavoro subordinato. La mappa è questa.

Chi lavora sotto il sole Strumento Coperto
Operaio edile dipendente CIGO (Cassa Edile / INPS) Sí
Dipendente di ditta artigiana FSBA – AIS eventi climatici Sí
Operaio agricolo (det. / indet.) CISOA (80% retribuzione) Sí
Dipendente d’impresa senza fondo bilaterale FIS Sí
Artigiano titolare all’aperto nessuna integrazione del reddito No
Autonomo / partita IVA all’aperto nessuna integrazione del reddito No

Il dipendente di una ditta artigiana è coperto dal FSBA, a tre condizioni: impresa in regola con i versamenti, accordo sindacale sottoscritto, anzianità aziendale di almeno 30 giorni. La domanda va protocollata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento.

Il sistema ha previsto un canale per l’industria, uno per l’artigianato, uno per l’agricoltura, uno residuale per chi non rientra altrove. Ne ha lasciato fuori uno solo: chi non ha un datore di lavoro. La copertura segue il rapporto subordinato come un’ombra, e si ferma esattamente dove finisce la subordinazione.

La precisazione che evita la demagogia

Sarebbe scorretto dire che l’artigiano titolare “non ha nulla”. Ha l’assicurazione INAIL contro gli infortuni, se iscritto. E può portare in deduzione il fermo come minor reddito d’impresa: lo Stato, in sostanza, gli riconosce di assorbire da sé la perdita. Ma qui sta la frattura vera, ed è più sottile di uno slogan. Al dipendente lo Stato integra il reddito: gli versa un sostegno perché non ha lavorato. Al titolare concede soltanto di dedurre la perdita: gli riconosce il diritto di non essere tassato su un guadagno che non c’è stato. Sono due cose opposte. Il primo è trattato come una persona da proteggere. Il secondo come un’impresa che deve sopportare il proprio rischio — anche quando il rischio è il suo stesso corpo a quarantasei gradi.

Il discrimine non è il mestiere. Non è il settore. Non è il pericolo fisico, che è identico. È esclusivamente la natura del rapporto di lavoro. Chi è subordinato ha un fondo dietro le spalle; chi porta il rischio d’impresa è scoperto, anche quando svolge materialmente lo stesso identico lavoro, fianco a fianco, sotto la stessa impalcatura.

Lo stesso decreto, due categorie, due destini

C’è un ultimo dettaglio, e chiude il cerchio. Il decreto Infrastrutture non si occupa solo di caldo. Nello stesso provvedimento, su pressione delle associazioni della logistica e di Confetra, il governo ha rinviato al primo ottobre la tassa sui pacchi extra-UE. Una categoria produttiva organizzata, dotata di rappresentanza e di voce, ha ottenuto un beneficio fiscale concreto. Nello stesso testo. Nello stesso giorno.

Mettiamole in fila, le tre risposte contenute in un unico decreto. Ai lavoratori dipendenti: protezione del reddito. Alla lobby della logistica: rinvio del balzello. Ai lavoratori autonomi che crepano di caldo all’aperto: silenzio. Tre trattamenti diversi, ordinati con precisione chirurgica secondo il peso politico di ciascuna categoria. Chi ha un sindacato dietro è tutelato. Chi ha una lobby dietro è ascoltato. Chi non ha né l’uno né l’altra — il piccolo, l’autonomo, il titolare che è impresa e operaio insieme — resta esattamente dov’era. Fuori.

Il caldo non distingue tra dipendente e titolare. Il welfare sí. E lo fa nello stesso foglio di carta in cui trova spazio per la lobby dei pacchi.

Fonti: nota di Palazzo Chigi sul Consiglio dei ministri del 22 giugno 2026; ANSA; circolare INPS 139/2016 e messaggio Hermes 1856/2017; regolamento prestazioni FSBA; disciplina CISOA (messaggio INPS 2736/2024). Le soglie e le procedure citate sono verificabili sui portali istituzionali INPS e FSBA.

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